Titolo II
Art. 58
Informazione
In vigore dal 18 ago 1999
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall', commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell', comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995.
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell',
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all', comma 5, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno
intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, può partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione
dei lavori di cui all' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o più volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.
5. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-58