Titolo II

Art. 59

Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale.

In vigore dal 7 ott 1995
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli enti di assistenza del personale. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere che: a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato; b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-59

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