Titolo II
Art. 60
Tutela legale
In vigore dal 18 ago 1999
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l' della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto ".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-60