Titolo II
Art. 61
Copertura finanziaria
In vigore dal 7 ott 1995
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro della funzione
pubblica
CORONAS, Ministro dell'interno
CORCIONE, Ministro della difesa
FANTOZZI, Ministro delle finanze
MANCUSO, Ministro di grazia e
giustizia
LUCHETTI, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-61