Art. 61 · Copertura finanziaria
Titolo II

Art. 61

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Copertura finanziaria

In vigore dal 7 ott 1995
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro della funzione pubblica CORONAS, Ministro dell'interno CORCIONE, Ministro della difesa FANTOZZI, Ministro delle finanze MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 1
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