Titolo I
Art. 32
Tutela dei dirigenti sindacali
In vigore dal 7 ott 1995
1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi
quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificati ed integrati dall' del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-32