Titolo I

Art. 5

Assegno funzionale

In vigore dal 7 ott 1995
1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche lire lire - - - Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati 1.300.000 1.700.000 Ruolo dei sovraintendenti ed equiparati e ruolo degli ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. l47, è dovuto nei seguenti importi annui lordi: 19 anni 29 anni di servizio di servizio Qualifiche lire lire - - - V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000 Commissario capo 2.800.000 4.500.000 Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-5

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