Titolo I
Art. 5
Assegno funzionale
In vigore dal 7 ott 1995
1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni di servizio di servizio
Qualifiche lire lire
- - -
Ruolo degli agenti, assistenti
ed equiparati 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovraintendenti ed
equiparati e ruolo degli
ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. l47, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Qualifiche lire lire - - -
V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-5