Titolo I

Art. 10

Indennità di presenza notturna e festiva

In vigore dal 18 ago 1999
1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 10 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui allo stesso comma 1 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 3) che "a decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000".
  • Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l'art. 8 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che " A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. "Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo