Titolo I
Art. 12
Orario di lavoro
In vigore dal 7 ott 1995
1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all', comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234.
4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall', comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario:
orario articolato in turni;
orario articolato su cinque giorni;
orario articolato su sei giorni;
orario flessibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-12