Art. 12 · Orario di lavoro
Titolo I

Art. 12

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Orario di lavoro

In vigore dal 7 ott 1995
1. La durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. 2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui all', comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997. 3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234. 4. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata con le procedure stabilite dall', comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di orario: orario articolato in turni; orario articolato su cinque giorni; orario articolato su sei giorni; orario flessibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-12