Titolo I

Art. 4

Indennità pensionabile

In vigore dal 1 set 1998
1. L'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento. 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall' della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Qualifiche Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate L. 876.900 Commissario capo " " L. 861.700 Commissario " " L. 846.400 Vice commissario " " L. 815.900 Ispettore Sup.re S. U.PS " " L. 831.100 Ispettore capo " " L. 815.900 Ispettore " " L. 785.300 Vice ispettore " " L. 754.800 Sovrintendente capo " " L. 785.300 Sovrintendente " " L. 724.300 Vice sovrintendente " " L. 724.300 Assistente capo " " L. 632.100 Assistente " " L. 556.400 Agente scelto " " L. 495.300 Agente " " L. 441.900 4. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-4

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