Titolo II
Art. 37
Indennità pensionabile
In vigore dal 1 set 1998
1. L'indennità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall' della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennità pensionabile è dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi
Tenente colonnello L. 876.900
Maggiore L. 861.700
Capitano L. 846.400
Tenente e sottotenente L. 815.900
Maresciallo aiutante S.U.PS L. 831.100
Maresciallo capo L. 815.900
Maresciallo ordinario L. 785.300
Maresciallo L. 754.300
Brigadiere capo L. 785.300
Brigadiere L. 724.300
Vice brigadiere L. 724.300
Appuntato scelto L. 632.100
Appuntato L. 556.400
Carabiniere scelto e finanziere scelto L. 495.300
Carabiniere e finanziere L. 441.900
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-37