Titolo II

Art. 55

Elevazione e aggiornamento culturale

In vigore dal 18 ago 1999
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti. 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società, private e Amministrazioni. 2-ter. Per garantire le attività formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-55

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