Titolo II
Art. 53
Aggiornamento professionale
In vigore dal 7 ott 1995
1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento
professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-53