Titolo II

Art. 53

Aggiornamento professionale

In vigore dal 7 ott 1995
1. La pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-31;395#art-53

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