Art. 6
Modifiche all'art. 121
In vigore dal 11 apr 1995
1. L'art. 121, comma 11, è sostituito dal seguente:
"Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.".
2. L'art. 121, comma 12, è sostituito dal seguente:
"Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-6