Art. 3

Modifiche all'art. 116

In vigore dal 11 apr 1995
1. L'art. 116, comma 1, è sostituito dal seguente: "Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.". 2. L'art. 116, comma 2, è sostituito dal seguente: "Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.". 3. L'art. 116, comma 7, è sostituito dal seguente: "La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.". 4. L'art. 116, comma 11, è sostituito dal seguente: "L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.". (I commi 5, 6 e 7 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti). 8. L'art. 116, comma 17, è sostituito dal seguente: "Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-3

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Modifiche all'art. 116 (Art. 3 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.) — Testo vigente | Portale Normativo