Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 11 apr 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio della patente di guida ed i procedimenti ad esso connessi, regolati dagli articoli 116 e seguenti del codice della strada, emanato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e modificato con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-1

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