Art. 4

Modifiche all'art. 119

In vigore dal 11 apr 1995
1. L'art. 119, comma 6, è sostituito dal seguente: "Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-4

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