Art. 8
Modifiche all'art. 127
In vigore dal 11 apr 1995
1. L'art. 127, comma 2, è sostituito dal seguente:
"Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.".
2. L'art. 127, comma 4, è sostituito dal seguente:
"Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-8