Art. 10

Modifiche all'art. 129

In vigore dal 11 apr 1995
1. L'art. 129, comma 3, è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-10

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