Art. 15
Abrogazione di norme precedentemente in vigore
In vigore dal 11 apr 1995
1. Ai sensi dell', comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati: l'art. 116, comma 16; l'art. 119, comma 3, limitatamente alle parole: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia"; l'art. 129, comma 2, limitatamente alle parole: "Dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-15