Art. 16
Entrata in vigore del regolamento e disposizioni transitorie
In vigore dal 13 gen 1996
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Alle domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni contenute nell' sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
MANCINO, Ministro dell'interno
COSTA, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 1994.
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 4, con esclusione dell', commi 5, 6 e 7, e dell', ai sensi della delibera adottata il 30 giugno 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio.
Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994.
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 2; registrato con esclusione dell', commi 5, 6 e 7, essendo stato ammesso al visto con riserva l', ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 90/E del 28 settembre 1994.
Note all'articolo
- Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "E' differito al 1 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575 , che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-16