Art. 11
Modifiche all'art. 130
In vigore dal 11 apr 1995
1. L'art. 130, comma 1, è sostituito dal seguente:
"La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-11