Art. 2
Procedimenti di rilascio della patente di guida e procedimenti ad esso connessi
In vigore dal 11 apr 1995
Procedimenti di rilascio della patente di guida
e procedimenti ad esso connessi
1. Le competenze in materia di rilascio della patente di guida sono trasferite al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Le prefetture adottano i provvedimenti di sospensione e revoca quando questi costituiscono sanzione amministrativa accessoria come conseguenza della commissione di illeciti amministrativi, di fatti costituenti reato, di sentenza penale di condanna.
3. Ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli articoli 116, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 137, 219, 228 del codice della strada si intendono modificati secondo le disposizioni dei seguenti articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575#art-2