Art. 6

Procedure per il rilascio di autorizzazione

In vigore dal 27 dic 1994
1. Il Ministero esamina la domanda, richiede entro trenta giorni il parere del Ministero delle finanze e, qualora sia necessario, quello di altre amministrazioni o enti tra quelli di cui ai commi da 3 a 8 del precedente . Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. 2. Ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti si applica la procedura di cui ai commi 9 e 10 dell', con i termini ridotti di un terzo. 3. Il Ministero può concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi del procedimento istruttorio, secondo quanto stabilito dall' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione, salvo il caso di indisponibilità del suolo previsto dal comma 8 dell', entro sette mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-6

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