Art. 11

Collaudo

In vigore dal 27 dic 1994
1. I titolari di concessione o autorizzazione di cui al presente decreto non possono condurre in via definitiva la gestione dei propri impianti o delle modifiche degli stessi prima che questi siano stati collaudati o verificati dagli organi designati nell'atto di concessione o autorizzazione. 2. Ai collaudi ed alle verifiche di cui al comma 1 provvede il Ministero ai sensi dell' della legge 10 marzo 1986, n. 61. 3. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima approvato. 4. Restano fermi i controlli ed i collaudi delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-11

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