Art. 9
Autorizzazione per inizio lavori
In vigore dal 27 dic 1994
1. In attesa del perfezionamento del provvedimento di concessione di cui all' o del provvedimento di autorizzazione di cui all', completata la fase istruttoria, il Ministero, su richiesta dell'interessato, può autorizzare l'inizio dei lavori di costruzione o di modifica dell'impianto di lavorazione o di deposito di oli minerali e gas di petrolio liquefatti (G.P.L.), nonché delle installazioni di gas naturali liquefatti (G.N.L.).
2. Ultimati i lavori di costruzione, il Ministero può autorizzare un periodo di prova semestrale, eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-9