Art. 2

Opere soggette a concessione

In vigore dal 27 dic 1994
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette a concessione da parte del Ministero la costruzione e la gestione di: a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto; b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti; c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a); d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Sono comunque soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il biodiesel è assimilabile agli oli minerali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-2

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