Art. 3

Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione

In vigore dal 27 dic 1994
Modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione 1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero disciplinerà le modalità di presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione e specificherà il contenuto delle stesse nonché i documenti che dovranno essere allegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-3

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