Art. 5

Opere soggette ad autorizzazione

In vigore dal 27 dic 1994
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali stabilita nel decreto di concessione relativo ad uno stabilimento esistente, di nuovi serbatoi di stoccaggio annessi a stabilimenti esistenti, nonché le opere di cui all', lettere c) e d), di dimensioni inferiori a quelle ivi previste. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero individua con proprio decreto tutte le opere minori non specificate all'art. 16, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per le quali, fatti salvi gli eventuali obblighi fiscali, di sicurezza ed ambientali, nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, è sufficiente l'autorizzazione da parte del Ministero senza richiesta di pareri preventivi alle altre amministrazioni o enti. 3. Nel medesimo decreto di cui al comma 2 sono indicati gli elementi che devono essere contenuti nelle relative domande, i termini per l'adozione dei relativi provvedimenti finali e le semplificazioni procedurali, ivi compresi gli eventuali casi di autorizzazione tacita per mero decorso del termine, di inizio di attività a seguito di denuncia, ai sensi dell', comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i casi di esenzione dal collaudo di cui all', comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo