Art. 10

Esercizio provvisorio

In vigore dal 27 dic 1994
1. Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate. 2. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero. 3. Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale liquefatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-10

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