Art. 1

Oggetto del regolamento

In vigore dal 27 dic 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l', commi 7, 8 e 9; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare gli articoli 16 e 17; Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l'emissione dei pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 30 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Ritenuto di non poter aderire ai rilievi pregiudiziali del Consiglio di Stato, in quanto superati dall'intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 1994, nonché dalla deliberazione in data odierna; tenuto altresì conto che i rilievi stessi sono stati superati dallo stesso Consiglio di Stato nei pareri resi su analoghe questioni nelle adunanze del 24 marzo, 31 marzo e 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato; E M A N A il seguente regolamento: . Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per "Ministero", il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420#art-1

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