Art. 6
Conferimento e autorizzazione degli incarichi
In vigore dal 9 feb 1994
1. Al fine del conferimento e dell'autorizzazione l'Avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, sulla base di criteri oggettivi previamente adottati, valuta la natura e il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività dell'istituto, anche sotto il profilo della durata e dell'impegno richiesto, il numero degli avvocati utilizzati dall'amministrazione interessata e l'adeguatezza alla qualifica ed al prestigio dell'avvocato dello Stato.
2. In attesa dell'istituzione per legge della cassa unica degli incarichi, l'Avvocato generale, d'intesa con il Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato, promuove l'equa ripartizione degli incarichi stessi tra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, tenendo conto altresì della professionalità, dell'anzianità posseduta, dell'impegno profuso nello svolgimento dell'attività d'istituto, dell'entità dei proventi percepiti nell'ultimo quinquennio, dell'esigenza di una rotazione che valorizzi e sviluppi le capacità di coloro che non abbiano svolto precedenti incarichi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-6