Art. 2
Disposizioni generali
In vigore dal 9 feb 1994
1. Gli avvocati e i procuratori dello Stato non possono ricoprire cariche nè svolgere incarichi di cui all', se non nei casi espressamente previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento.
2. In ogni caso e salvo quanto disposto nell', gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono svolgere gli incarichi consentiti solo nei casi in cui vengano direttamente designati ad espletarli dall'Avvocato generale dello Stato, su parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, in seguito a richiesta non nominativa.
3. Le amministrazioni che intendono attribuire un incarico ad un avvocato o ad un procuratore dello Stato formulano richiesta non nominativa all'Avvocato generale dello Stato, indicando il tipo di incarico, la fonte normativa e la sua durata, le specifiche ragioni che inducono a richiedere la collaborazione di un avvocato o procuratore dello Stato, l'impegno di lavoro che esso comporta ed il prevedibile compenso, al lordo delle ritenute di legge. Eventuali richieste nominative non producono effetto ai fini della designazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-2