Art. 3
Incarichi consentiti
In vigore dal 9 feb 1994
1. Sono consentiti agli avvocati e procuratori dello Stato:
a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;
b) incarichi di consulenza e collaborazione con organi regionali e con enti che sono ammessi ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
c) cariche e incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;
d) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;
e) incarichi di insegnamento di livello universitario o post-universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;
f) incarichi di studio, di ricerca, di collaborazione scientifica o culturale;
g) funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti, nonché funzioni inquirenti o requirenti nell'ambito della giustizia sportiva;
h) funzioni di presidente o di componente, designato dal soggetto pubblico, di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;
i) incarichi previsti da leggi con specifico riferimento agli avvocati e procuratori dello Stato in genere;
l) altri incarichi previsti da leggi dello Stato il cui conferimento sia giustificato da particolari e motivate esigenze di garanzia;
m) incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. La chiamata nominativa è comunque esclusa per gli incarichi di presidente e di componente di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, nonché per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-3