Art. 7
Cumulo di incarichi
In vigore dal 9 feb 1994
1. Gli avvocati e procuratori dello Stato non possono svolgere contemporaneamente più di un incarico a carattere continuativo, intendendosi per tale quello che richieda un impegno a cadenza almeno settimanale, nè più di un incarico continuativo ed uno periodico.
2. La designazione e l'autorizzazione per gli incarichi continuativi non possono avere durata superiore a due anni; alla scadenza di tale periodo devono essere nuovamente sottoposte all'esame del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato e dell'Avvocato generale per eventuale rinnovo.
3. Non sono considerati incarichi continuativi quelli di partecipazione ad organi giurisdizionali, di insegnamento, di studio e di ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-7