Art. 10

Norma transitoria

In vigore dal 9 feb 1994
1. Salvo quanto stabilito dagli , comma 2, e 8, le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi già conferiti o autorizzati alla data della sua entrata in vigore. 2. Le disposizioni degli , comma 1, e 8, comma 5, primo periodo, si applicano anche agli incarichi considerati nel comma 1 a far tempo dalla prima scadenza biennale dell'incarico conferito, prevista dall', comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-10

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