Art. 8
Disciplina del collocamento fuori ruolo
In vigore dal 9 feb 1994
1. Il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, è consentito solo nei casi espressamenti previsti dalla legge entro i limiti numerici di cui all', penultimo comma, del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, modificato dall'art. 20 della legge 3 aprile 1979, n. 103.
2. In ogni caso il collocamento fuori ruolo, a qualsiasi titolo venga disposto, non può superare la durata di tre anni, salvo i casi di diversa durata stabilita da espressa norma di legge, al termine dei quali l'avvocato dello Stato collocato fuori ruolo deve rientrare in servizio per un periodo di almeno due anni.
3. È consentito comunque portare a termine gli incarichi in corso alla scadenza del triennio.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle ipotesi nelle quali per la protrazione dell'incarico sia necessaria una nuova autorizzazione.
5. Il collocamento fuori ruolo comporta l'automatica revoca del conferimento degli incarichi di cui all' ancora in corso, ad eccezione degli arbitrati. Per tutta la durata del fuori ruolo all'avvocato dello Stato collocato in tale posizione non possono essere conferiti incarichi di alcun genere.
6. Agli avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo si applicano, ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi, le disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-8