Art. 4
Incarichi attribuiti in casi di urgenza
In vigore dal 9 feb 1994
1. Nei casi di particolare e motivata urgenza che rendano indifferibile la designazione dell'incaricando o l'autorizzazione all'espletamento degli incarichi di cui agli , provvede l'Avvocato generale, in via provvisoria, con decreto motivato, con riserva di provvedere in via definitiva sulla base del parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato da interpellare nella prima seduta utile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-4