Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 feb 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l', comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448; Considerata la necessità di emanare un regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato; Visto il parere in data 3 dicembre 1993 espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato, salve le attività che costituiscono espressione della solidarietà sociale o delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
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