Art. 1
1 / 10Ambito di applicazione
In vigore dal 9 feb 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l', comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448;
Considerata la necessità di emanare un regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;
Visto il parere in data 3 dicembre 1993 espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato, salve le attività che costituiscono espressione della solidarietà sociale o delle libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-1