Art. 13

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

In vigore dal 19 gen 1994
1. In applicazione dell' della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli , comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-13

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