Art. 14

Dichiarazioni di cittadinanza

In vigore dal 10 dic 1994
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli , anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge. 2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione. 3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli , comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli della legge. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all' della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-14

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