Art. 11

Inibizione al riacquisto

In vigore dal 19 gen 1994
1. Agli effetti dell', comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al Ministero dell'interno. 2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell' della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita. 3. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-11

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