Art. 6

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

In vigore dal 19 gen 1994
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell' della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-6

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