Art. 8

Rinuncia alla cittadinanza

In vigore dal 30 mar 2001
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396. 2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. 3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) certificato di cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-8

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