Art. 9

Decreto di intimazione

In vigore dal 19 gen 1994
1. L'intimazione di cui all', comma 1, della legge è fatta con decreto del Ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato. 2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo