Art. 12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
In vigore dal 19 gen 1994
1. Ai fini dell'applicazione dell' della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-12