Art. 15
Sanzioni amministrative
In vigore dal 19 gen 1994
1. L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge è, per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-15