Art. 18
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
In vigore dal 19 gen 1994
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all', comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all', primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato , comma 1, lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-18